Riceviamo e pubblichiamo:
"Oggetto: Consorzio di Bonifica dell’Arneo. Piano di Classificazione.
Interrogazione a risposta scritta
Il sottoscritto Avv. Maurizio Friolo, Consigliere Regionale,
premesso che:
•La Regione Puglia con legge n. 12 del 21.06.2011, ha stabilito nuove norme per la redazione del Piano di Classifica dei Consorzi di Bonifica pugliesi;
•La successiva L.R. n. .4 del 13.03.2012 “nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di Bonifica”, ha disciplinato l’intera materia dei Consorzi, uniformandola ai criteri dei Piani di Sviluppo Rurale Comunitari;
•In attuazione delle disposizioni su richiamate la Giunta regionale ha nominato dei Commissari, con il compito di definire i nuovi perimetri di contribuenza e redigere i nuovi Piani di Classifica;
•Il Consorzio di Bonifica “ARNEO” ha elaborato un Piano di classifica per il riparto delle spese consortili 2012, con l’individuazione dei fondi e dei proprietari da assoggettare a contribuzione e che il medesimo Piano è stato adottato con delibera nr. 77 del 30/04/2012, successivamente pubblicato all’albo del Consorzio ed a quello dei Comuni interessati e che diventerà esecutivo a partire dal 16 Giugno 2012;
Considerato che numerosi Comuni delle Province di Brindisi, Lecce e Taranto ricadenti nel bacino di utenza del Consorzio di Bonifica dell’Areneo hanno già chiesto la sospensione dei termini di prescrizione all’approvazione del Piano di Classifica proposto dal Consorzio di bonifica Arneo;
Rilevato che:
•dall’esame del Piano di Classifica di detto Consorzio di Bonifica e relativi perimetri di contribuenza proposti, il riparto delle spese Consortili viene effettuato in maniera generalizzata ed impropria, includendo parte di territori in cui insistono immobili agricoli ed extra agricoli non suscettibili di alcun beneficio diretto e specifico dalla bonifica;
•il Piano di Classifica approvato non garantisce una puntuale individuazione dei benefici diretti e specifici che acquisiscono gli immobili dalle opere di bonifica, così come previsto dal comma 5 art. 17 L.R. n. 4 del 13 marzo 2012 “individuazione della motivazione del tipo di beneficio e l’immobile a cui il contributo richiesto si riferisce”;
•la Consulta Regionale deputata all’esame dei Piani di Classifica, ai sensi dell’art.1 comma 7 della L.R. 12/2011, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale n.336 del 2/05/2012, non è stata mai convocata e che conseguentemente non è stato avviato alcun confronto con i rappresentanti degli interessi diffusi dei territori che rientrano nei comprensori del Consorzio di Bonifica in parola;
Per tutto quanto sopra esposto e considerato
Interroga
il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore Regionale alle Politiche Agricole al fine di poter conoscere se non ritengano di dover intervenire per disporre:
•l’interruzione dei termini di prescrizione all’approvazione del Piano di Classifica adottato dall’”Arneo” ed il contemporaneo avvio di un attento riesame del medesimo. Tanto allo scopo di poter apportare le necessarie modifiche ai piani di contribuenza, così da renderli conformi alle differenti realtà territoriali dei diversi Comuni interessati e quindi più rispondenti al dettato legislativo; di poter procedere all’imposizione contributiva da riferirsi esclusivamente ai terreni ed immobili che traggono beneficio diretto e specifico(art.17 e 18 L.R. n. 4 del 2012);
•la sospensione dell’approvazione dei Piani di Classifica in attesa del riesame degli stessi, previo confronto con le diverse Amministrazioni ed Associazioni di categoria;
F.to: Avv. Maurizio Friolo".
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